Se eserciti la professione dentro uno studio associato, questa è la notizia della settimana che ti riguarda direttamente. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 depositata il 24 luglio 2026, ha messo nero su bianco un principio che vale soldi veri: nelle associazioni professionali l’IRAP non è dovuta quando ciascun associato lavora in modo personale e autonomo, e l’associazione serve soltanto a mettere in comune costi, strumenti e servizi.
Detto in un altro modo: non basta essere un’associazione per dover pagare l’imposta. Conta come si lavora davvero.
Da dove nasce la vicenda
Il caso parte da un rimborso negato. Un’associazione tra notai aveva chiesto indietro l’IRAP versata per il 2022, sostenendo di rientrare nell’esclusione introdotta dall’articolo 1, comma 8, della legge 234/2021 — la norma che dal 2022 ha tolto dall’IRAP gli imprenditori e i professionisti che esercitano in forma individuale.
L’Agenzia delle Entrate ha detto no: siete un’associazione, quindi l’esclusione non vi riguarda. La Corte di giustizia tributaria di Firenze ha sollevato la questione davanti alla Consulta.
Il criterio che conta
Il principio fissato dalla Corte è sostanziale, non formale. L’IRAP non è dovuta quando ciascun associato:
- svolge personalmente e autonomamente i propri incarichi, senza che il lavoro venga eseguito in forma collettiva;
- mantiene distinta la propria attività professionale, con la propria clientela e la propria responsabilità;
- usa l’associazione per condividere costi, strumenti e servizi — la segreteria, i locali, i software, le utenze.
Quando invece l’attività è esercitata davvero in forma collettiva — incarichi presi dallo studio e svolti dal gruppo, clientela dello studio e non del singolo, struttura che produce valore in quanto tale — l’imposta resta dovuta.
Studio A: ogni professionista ha i propri clienti, firma i propri incarichi, risponde in proprio; l'associazione paga affitto, segreteria e gestionale e ripartisce i costi. Studio B: gli incarichi sono dello studio, i fascicoli passano di mano tra gli associati, la clientela è della struttura. Sulla carta sono entrambi «associazioni professionali». Per la Corte costituzionale, il primo può non dovere l'IRAP, il secondo sì.
Cosa significa concretamente
Il caso deciso riguarda un’associazione di notai, ma il principio è scritto in modo generale e può toccare altri studi associati — commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti — a condizione che l’attività non sia realmente svolta in forma collettiva.
La strada che si apre è quella dell’istanza di rimborso dell’IRAP versata. Due paletti da tenere presenti:
Il perimetro temporale parte dal 2022. L’esclusione IRAP per chi esercita in forma individuale è stata introdotta dalla legge 234/2021 e vale dal periodo d’imposta 2022. Per le annualità precedenti il ragionamento non si applica.
Il termine ordinario è di 48 mesi dal versamento (articolo 38 del DPR 602/1973). È un termine che scorre: chi rientra nel caso e aspetta, perde le annualità più vecchie una per una.
La cosa da fare questa settimana
Se sei in uno studio associato, la domanda da portare al tuo commercialista è una sola e molto precisa: guardando a come lavoriamo davvero, la nostra associazione svolge una funzione di sola condivisione dei costi oppure esercitiamo in forma collettiva?
Se la risposta è la prima, vale la pena mettere in fila le annualità dal 2022 in avanti, verificare quali sono ancora dentro i 48 mesi e valutare l’istanza. Se è la seconda, la sentenza non cambia nulla — ed è meglio saperlo subito che dopo un contenzioso.
In breve
Con la sentenza n. 153 depositata il 24 luglio 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che nelle associazioni professionali l’IRAP non è dovuta quando i singoli associati esercitano in modo personale, individuale e autonomo e l’associazione ha una funzione meramente organizzativa o di condivisione dei costi. Le questioni di legittimità sono state dichiarate non fondate: nessuna norma è stata cancellata, ma è stata fissata la lettura da seguire.
Si apre così la strada alle istanze di rimborso per l’IRAP versata dal 2022 in avanti, entro il termine ordinario di 48 mesi dal versamento. Nessun automatismo: conta come si lavora in concreto, non come è scritto lo statuto. La verifica va fatta con il proprio professionista, e va fatta adesso, perché i termini corrono.