Venerdì 31 luglio scade il termine entro cui l’Italia e gli altri Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2024/1799, quella che tutti chiamano «diritto alla riparazione». I giornali la stanno raccontando dal lato del cliente: da venerdì potrai farti riparare la lavatrice anche quando la garanzia è finita.
C’è però l’altro lato del bancone, e riguarda chi fa impresa. Se produci, importi, vendi o assisti elettrodomestici e dispositivi elettronici, quella richiesta di riparazione arriva a te — e la prima domanda a cui devi saper rispondere è se l’obbligo è tuo o di qualcun altro.
Cosa impone la direttiva
Il principio è semplice: un bene tecnicamente riparabile va riparato anche fuori dal periodo di garanzia legale, su richiesta del consumatore, gratuitamente o a un prezzo ragionevole ed entro un tempo congruo.
«Prezzo ragionevole» non è un modo di dire: la direttiva chiede che anche pezzi di ricambio e strumenti siano disponibili a condizioni che non scoraggino la riparazione, e vieta di ostacolarla — con clausole contrattuali, con accorgimenti tecnici o impedendo di fatto il lavoro dei riparatori indipendenti.
Prima di mettere le mani sul prodotto, il riparatore deve consegnare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione: tipo di intervento, tempi, prezzo, eventuale prodotto sostitutivo. Quel modulo resta valido 30 giorni, quindi non è un preventivo che si può ritoccare a lavoro iniziato.
Il punto che riguarda davvero le PMI: chi è il soggetto obbligato
L’obbligo nasce in capo al produttore. Ma la direttiva costruisce una catena, e qui casca l’asino per moltissime piccole imprese italiane:
- se il produttore è stabilito fuori dall’Unione europea, l’obbligo passa al suo rappresentante autorizzato nell’UE;
- se quel rappresentante non c’è, l’obbligo passa all’importatore del bene.
Tradotto: se compri container in Asia e rivendi a marchio proprio, se importi elettronica per il tuo e-commerce, se metti il tuo logo su un prodotto fatto fare altrove, il produttore che il cliente può raggiungere sei tu. Non è una questione di correttezza commerciale, è la struttura della norma.
Negozio A rivende un elettrodomestico di una marca europea: la richiesta di riparazione fuori garanzia va instradata al produttore, che ha una rete di assistenza e un rappresentante. Negozio B importa direttamente lo stesso tipo di prodotto da un fornitore extra-UE senza rappresentante nell'Unione: la catena si ferma su di lui, e l'obbligo di riparazione diventa suo insieme al problema dei pezzi di ricambio.
Cosa non è ancora chiaro (e va detto)
In Italia lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva modificando il Codice del consumo è passato in esame preliminare in Consiglio dei ministri, ma alla data di oggi non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Significa che il 31 luglio è il termine europeo, non la data in cui in Italia esiste un testo nazionale definitivo da applicare parola per parola. L’elenco puntuale dei prodotti coperti e l’apparato sanzionatorio si leggeranno lì.
Le tre cose da preparare questa settimana
1. Stabilisci dove finisce la richiesta. Per ogni marchio che tratti, scrivi nero su bianco chi è il produttore, se ha un rappresentante nell’Unione e chi è l’importatore. Se l’importatore sei tu, sappilo prima che te lo dica un cliente.
2. Prepara il modulo e il listino. Serve un modulo informativo con tipologia d’intervento, tempi e prezzo, e serve un listino delle riparazioni fuori garanzia che sia difendibile come «ragionevole». Ricordando che, una volta consegnato, quel documento tiene per 30 giorni.
3. Verifica i ricambi. L’obbligo di riparare senza una filiera di pezzi di ricambio è un problema che scarica tutto sul margine. È la domanda da fare adesso ai fornitori, non a settembre con il cliente davanti al bancone.
Per chi invece fa riparazioni di mestiere, questo è il lato buono della norma: nel 2027 arriverà anche una piattaforma europea della riparazione che mette in contatto consumatori e riparatori. Farsi trovare in ordine — modulo standard, tempi dichiarati, prezzi trasparenti — è un vantaggio competitivo che parte adesso.
In breve
Dal 31 luglio 2026 scade il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1799: i beni tecnicamente riparabili vanno riparati anche fuori garanzia, a prezzo ragionevole e in tempi congrui, con un modulo europeo di informazioni valido 30 giorni. Se si sceglie la riparazione durante la garanzia, la responsabilità del venditore si allunga di 12 mesi.
L’obbligo è del produttore, ma risale la catena: rappresentante autorizzato nell’UE e, in mancanza, importatore. Per le tante PMI italiane che importano o vendono a marchio proprio prodotti extra-UE, è il passaggio da leggere due volte. Il decreto italiano non è ancora in Gazzetta Ufficiale: il perimetro esatto dei prodotti e le sanzioni si leggeranno lì.