Transizione 4.0: il credito resta anche in crisi d'impresa e scissione, la conferma dell'Agenzia

L'interpello n. 139 del 10 luglio 2026 chiarisce che il credito Transizione 4.0 non si perde in caso di liquidazione giudiziale o scissione, purché l'attività prosegua e non ci sia finalità liquidatoria.

Chi ha comprato un macchinario interconnesso, un impianto o un bene strumentale 4.0 ha spesso in pancia un credito d’imposta che vale per anni, da usare in compensazione nell’F24. Ma cosa succede se, nel frattempo, l’azienda entra in crisi, viene ristrutturata o si spezza in una scissione? La paura ricorrente è di veder svanire il beneficio proprio nel momento peggiore. Su questo punto arriva una risposta chiara: con la risposta a interpello n. 139 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate conferma che il credito Transizione 4.0 non si perde per il solo fatto di attraversare vicende societarie straordinarie, a una condizione precisa.

Il principio: conta la continuità, non la forma della vicenda

Il caso esaminato dall’Agenzia intreccia più situazioni delicate — scioglimento (liquidazione) giudiziale con successiva revoca, affitto di ramo d’azienda e scissione. La conclusione è che il credito resta fruibile purché sia garantita la continuità aziendale.

Il discrimine, in altre parole, non è l’etichetta della procedura, ma la sua finalità. Se l’operazione serve a tenere in vita l’attività — gestire una crisi, riorganizzare, trasferire l’azienda a chi la porta avanti — il credito si conserva. Se invece la procedura è finalizzata a chiudere e liquidare l’impresa, il beneficio viene meno.

Il confine che decide la sorte del credito

Secondo la risposta a interpello n. 139/2026, il credito Transizione 4.0 resta fruibile in caso di liquidazione giudiziale con revoca, affitto di ramo d'azienda e scissione, se l'attività prosegue. Si perde solo quando la procedura ha finalità liquidatoria, cioè punta alla chiusura dell'impresa. Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta n. 139 del 10 luglio 2026.

Fonte: Agenzia delle Entrate — 10 luglio 2026

Cosa dice la prassi alle spalle della risposta

Non è un’apertura improvvisata: l’Agenzia si muove nel solco della prassi già consolidata. La circolare 9/E del 2021 (e prima ancora la 4/E del 2017) avevano già chiarito che l’esclusione dal beneficio è pensata per colpire le procedure liquidatorie orientate alla cessazione dell’attività. Gli strumenti di gestione della crisi che invece salvaguardano la continuità non fanno decadere il diritto.

Nel caso della scissione e dell’affitto di ramo d’azienda vale un ulteriore passaggio pratico: il credito segue l’azienda. Quando il compendio aziendale viene trasferito al soggetto che prosegue l’attività, con esso si trasferisce anche l’agevolazione, che resta quindi utilizzabile in capo a chi effettivamente manda avanti l’impresa.

139/2026
La risposta a interpello che mette il punto

La risposta a interpello n. 139 del 10 luglio 2026 dell'Agenzia delle Entrate conferma la spettanza del credito Transizione 4.0 anche dopo scioglimento giudiziale con revoca, affitto di ramo d'azienda e scissione, in presenza di continuità aziendale, richiamando la circolare 9/E/2021.

Fonte: Agenzia delle Entrate — luglio 2026

Cosa significa per la tua impresa

Il valore di questa risposta è soprattutto per chi ha un credito 4.0 ancora da sfruttare e sta vivendo una fase complicata: una ristrutturazione, un passaggio societario, una crisi che si sta cercando di risolvere senza chiudere. Il messaggio è che il credito non è automaticamente perso e può continuare a essere portato in compensazione, se l’attività prosegue.

L’azione concreta è una: documentare la continuità. In un eventuale controllo, ciò che fa la differenza è dimostrare che l’operazione non aveva scopo liquidatorio ma serviva a preservare l’impresa e la sua attività. Chi si trova in una scissione o in un affitto di ramo dovrebbe assicurarsi che il passaggio del credito all’avente causa sia tracciato con chiarezza negli atti.

Attenzione, come sempre, a un limite: la risposta a interpello risponde al caso prospettato da chi l’ha presentata e non ha il valore generale di una norma. Ma la direzione è netta e coerente con la prassi precedente, e offre un appiglio solido a chi teme di perdere un’agevolazione già maturata proprio mentre lotta per tenere in piedi l’azienda.

Fonti consultate

  1. Agenzia delle Entrate — Risposte alle istanze di interpello, anno 2026 (n. 139 del 10 luglio 2026) · primary
  2. Lavorofisco.it — Credito d'imposta 4.0: continuità operativa e scissione non precludono l'agevolazione (10 luglio 2026) · press
  3. Fisco Oggi — Credito d'imposta Transizione 4.0: tre faq per F24 a prova di scarto · press
  4. FB Studio — Credito d'imposta Transizione 4.0: spettanza dopo scioglimento e scissione · secondary