Il 23 luglio 2026 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato formalmente il ventunesimo pacchetto di sanzioni legate alla guerra in Ucraina. Per chi fa impresa la parte che conta non è quella che è finita sui titoli — petrolio, flotta ombra, criptovalute — ma una riga aritmetica: 218 nuove designazioni, cioè 48 persone fisiche e 170 entità. È il numero più alto in un singolo pacchetto degli ultimi quattro anni.
Tradotto: l’elenco su cui hai fatto i controlli l’ultima volta è già vecchio.
Perché riguarda anche chi non commercia con la Russia
La convinzione più diffusa, e più costosa, è che le sanzioni sulla Russia riguardino solo chi vende o compra in Russia. Da tempo non è così, e questo pacchetto lo rende evidente: buona parte delle nuove entità ha sede in paesi terzi, quelli attraverso cui passa l’aggiramento. Secondo la ripartizione riportata da Key4biz, tra i soggetti elencati ci sono 14 entità cinesi, 4 turche, 3 kirghize, 2 kazake, 2 emiratine e 2 indiane.
Sono esattamente le geografie da cui una PMI meccanica, elettronica o tessile italiana compra componenti, fa lavorazioni conto terzi o spedisce merce. Il rischio non è essere in lista: è avere in anagrafica un cliente o un fornitore che ci è appena finito, e non accorgersene.
Congelamento o divieto di transazione: non è la stessa cosa
Nel pacchetto le misure sul fronte finanziario sono due, e vale la pena distinguerle perché producono effetti diversi sul tuo incasso.
Il congelamento dei beni colpisce, secondo i dati riportati da ANSA, 94 banche e istituti finanziari: significa che risorse e fondi di quei soggetti sono bloccati e non possono essere messi a loro disposizione. Il divieto di transazione riguarda invece 33 ulteriori istituti di credito: qui il punto non è il congelamento, è che l’operazione con quella banca non si può proprio fare.
La differenza è concreta. Un bonifico già concordato con un cliente estero che appoggia il pagamento su una banca corrispondente colpita dal divieto può fermarsi a metà strada, con la merce già partita. Ed è la ragione per cui l’IBAN e la banca corrispondente vanno guardati prima, non dopo la spedizione.
Il rischio per una PMI raramente passa dal cliente finale: passa dal fornitore di secondo livello, dalla banca corrispondente indicata in fattura o dalla nave scelta dallo spedizioniere. Sono i tre punti in cui una designazione fatta a Bruxelles diventa merce ferma in banchina.
Crypto e trasporto marittimo: due novità che cambiano le abitudini
Per la prima volta il pacchetto introduce la possibilità di un divieto totale di servizi legati alle criptovalute verso paesi terzi, e designa 14 piattaforme con sede in Georgia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia. Nel mirino anche la stablecoin A7A5, agganciata al rublo. Se incassi o paghi in cripto verso controparti extra-UE — pratica non frequentissima ma esistente nell’e-commerce e nei servizi digitali — è il momento di guardare dove ha sede il servizio che usi.
Sul fronte marittimo entrano in lista 41 navi aggiuntive della cosiddetta flotta ombra, che portano il totale a 632. Chi spedisce via mare non sceglie la nave: la sceglie lo spedizioniere. Ma un carico su una nave designata resta fermo, e il danno è di chi possiede la merce.
Sull’energia, infine, il tetto al prezzo del greggio Urals resta intorno ai 44 dollari al barile, con il meccanismo di adeguamento automatico sospeso fino a luglio 2027.
48 persone fisiche e 170 entità: il pacchetto più corposo degli ultimi quattro anni per numero di designazioni individuali. Con 14 entità cinesi, 4 turche, 3 kirghize, 2 kazake, 2 emiratine e 2 indiane, l'aggiornamento riguarda le rotte di fornitura reali della manifattura italiana.
I tre controlli da fare prima della prossima fattura
Non serve un ufficio compliance. Servono tre verifiche, tutte fattibili da chi già gestisce gli ordini.
- Anagrafica clienti e fornitori esteri. Ripassa i nomi e le partite IVA delle controparti in Cina, Turchia, Emirati, Kazakistan, Kirghizistan e India sulla lista consolidata aggiornata. Non solo i clienti diretti: anche il subfornitore che ti fa una lavorazione, se lo paghi tu.
- IBAN e banca corrispondente. Sui pagamenti in entrata e in uscita già concordati, verifica quale istituto materialmente esegue l’operazione. Un bonifico che parte da una banca colpita dal divieto di transazione non arriva.
- Nave e porto di transhipment. Chiedi allo spedizioniere una conferma scritta che nave e armatore non siano tra i soggetti designati. La richiesta scritta serve due volte: per decidere adesso e, se le cose vanno male, per dimostrare di aver fatto la verifica.
Le liste cambieranno ancora, e continueranno a spostarsi verso i paesi di transito più che verso la Russia. Chi tratta lo screening come una verifica una tantum fatta l’anno scorso sta guardando una fotografia scaduta. Chi lo inserisce nella routine dell’ordine — insieme al controllo del fido e a quello del DURC del fornitore — se ne accorge prima che la merce sia in mare.