L’inchiesta sul cosiddetto “caporalato digitale” ha riempito le cronache, con l’istruttoria aperta il 6 maggio 2026 dall’AGCM contro le principali piattaforme di consegna e i casi giudiziari su Glovo e Deliveroo. Ma dietro i titoli c’e’ una parte che riguarda direttamente chi fa impresa: il Decreto Legge 62/2026 (il cosiddetto Decreto Primo Maggio) ha introdotto obblighi precisi per chiunque impieghi rider o coordini lavoratori tramite piattaforma. E uno di questi obblighi e’ scattato dal 1 luglio 2026.
Non riguarda tutte le PMI: tocca un segmento specifico ma tutt’altro che piccolo, quello di chi organizza consegne con fattorini, dalle attivita’ di ristorazione con delivery proprio alla logistica dell’ultimo miglio, fino a chi coordina lavoratori attraverso un’app o un algoritmo. Se e’ il tuo caso, ecco cosa e’ cambiato e cosa conviene sistemare subito.
L’obbligo nuovo: il Libro Unico del Lavoro per i rider
Dal 1 luglio 2026 chi impiega rider deve annotare nel Libro Unico del Lavoro, per ciascun mese e per ogni lavoratore, il numero di consegne effettuate e l’importo totale corrisposto. In pratica la retribuzione dei rider entra nella stessa tracciabilita’ documentale prevista per il lavoro dipendente ordinario: niente piu’ compensi opachi legati solo al numero di corse registrate dall’app.
Per l’azienda significa attrezzarsi affinche’ i dati di consegna e pagamento, spesso generati e conservati dalla piattaforma tecnologica, vengano riportati con regolarita’ mensile nel Libro Unico. E’ un adempimento amministrativo, ma va impostato ora perche’ decorre gia’ da questo mese.
Il numero di consegne e il compenso di ogni rider smettono di vivere solo dentro la piattaforma e diventano annotazioni mensili nel Libro Unico del Lavoro. Cambia il livello di tracciabilita' richiesto a chi impiega fattorini.
Gli altri obblighi gia’ in vigore
Il Libro Unico e’ l’ultimo tassello a entrare in vigore, ma il decreto ne prevede altri gia’ operativi.
Formazione obbligatoria. Il rider va formato entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione. I contenuti verranno definiti con un successivo decreto ministeriale, ma l’obbligo esiste gia’: al committente che non forma il lavoratore entro tre mesi si applica una sanzione da 800 a 2.400 euro.
Identita’ digitale degli account. L’accesso alla piattaforma deve avvenire solo tramite identificazione digitale (come SPID, CIE o CNS) o comunque tramite un account con autenticazione multi-fattore, personale e non cedibile. L’obiettivo dichiarato e’ fermare il “noleggio” degli account tra lavoratori. Le sanzioni: da 1.000 a 1.500 euro alla piattaforma per ciascun account aggiuntivo rilasciato in modo irregolare, e da 800 a 1.200 euro al lavoratore che cede il proprio.
Formazione non erogata entro tre mesi: 800-2.400 euro al committente. Account aggiuntivo irregolare: 1.000-1.500 euro alla piattaforma. Cessione dell'account: 800-1.200 euro al lavoratore. Cifre indicate dal DL 62/2026, da verificare con il consulente.
Il punto piu’ delicato: la presunzione di subordinazione
Al di la’ degli adempimenti, la novita’ che sposta il baricentro del rischio e’ un’altra. Il decreto (art. 12) introduce una presunzione relativa di subordinazione ai sensi dell’art. 2094 del Codice civile quando emergono indici di direzione tramite algoritmo. “Relativa” significa che ammette prova contraria, ma quella prova spetta alla piattaforma, non al lavoratore.
E’ un ribaltamento importante: se il rapporto viene contestato, non e’ piu’ il rider a dover dimostrare di essere un dipendente, ma l’azienda a dover dimostrare che si tratta davvero di lavoro autonomo. Per chi ha costruito la propria organizzazione su collaboratori “formalmente autonomi” ma di fatto etero-diretti da un’app, e’ il segnale che quel modello va rivisto con il consulente del lavoro, prima che sia un’ispezione o un contenzioso a farlo.