Decreto caldo, cassa integrazione agevolata per le alte temperature: da questa settimana per cantieri e imprese all'aperto

Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2026 le imprese edili e affini possono chiedere la cassa integrazione a condizioni più favorevoli quando si ferma il cantiere per il caldo. Ecco chi può usarla, la soglia dei 35°C e cosa preparare per non perdere il diritto.

Se hai un’impresa che lavora all’aperto — edilizia, cantieri, scavi, lavorazione della pietra, impiantistica — l’estate è un problema doppio: il caldo rallenta o ferma il lavoro, e quel fermo lo paghi tu. Da questa settimana c’è una leva in più. Il decreto-legge Infrastrutture/PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno, ha reintrodotto dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 condizioni più favorevoli per accedere alla cassa integrazione ordinaria quando è il caldo eccessivo a bloccare l’attività.

Cosa cambia da questa settimana

La misura non inventa un sussidio nuovo: rende più facile e meno oneroso usare la CIGO già esistente quando la causa è climatica. In pratica, per le sospensioni legate al caldo:

  • non si applica il tetto delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • non opera l’intervallo di 52 settimane di normale attività richiesto alle imprese che hanno già esaurito il periodo ordinario.

Tradotto: chi ha già “consumato” la cassa integrazione per altre ragioni può comunque attingervi per il caldo, senza vedersi sbarrare la strada dai limiti standard.

35 °C
la soglia oltre cui scatta la causale caldo

Ma il trattamento può essere riconosciuto anche sotto i 35°C se la temperatura percepita è più alta: umidità, sole diretto, uso di DPI, macchinari che generano calore e lavori particolarmente gravosi contano nella valutazione.

Fonte: PMI.it, BibLus/ACCA (luglio 2026)

Chi può usarla e quando

La finestra riguarda le imprese dell’edilizia e dei settori affini che devono sospendere o ridurre l’attività per eventi oggettivamente non evitabili legati a situazioni climatiche eccezionali. Il riferimento è la temperatura oltre i 35°C, ma il punto pratico è un altro: conta la temperatura percepita. Con alta umidità, esposizione diretta al sole, dispositivi di protezione indossati per ore, macchinari che scaldano e mansioni pesanti, il diritto può scattare anche con il termometro sotto quella soglia.

Per il titolare la domanda vera non è “fa caldo?”, ma “mi conviene fermare coperto dalla cassa invece di far lavorare a ritmo ridotto, in perdita, o peggio esporre gli operai a un rischio per la salute?”. La misura sposta quel calcolo: il costo del fermo non ricade più interamente sull’impresa.

Cosa preparare per non perdere il diritto

Il punto debole delle domande respinte è quasi sempre la documentazione. Serve una relazione tecnica che non si limiti a dire “faceva caldo”, ma che ricostruisca il contesto del cantiere:

  • le condizioni climatiche del periodo di sospensione (temperature reali e percepite);
  • le lavorazioni interessate e perché erano incompatibili con quelle condizioni;
  • gli orari e il livello di esposizione degli addetti;
  • le misure preventive già adottate (turnazioni, spostamento nelle ore fresche, pause, idratazione).
La relazione tecnica è la vera domanda

La cassa per il caldo non si ottiene con l'autocertificazione generica. Si ottiene documentando il singolo cantiere: giorni, temperature, mansioni fermate e cosa avevi già fatto per proteggere le persone. Chi la prepara bene ottiene il trattamento; chi improvvisa se lo vede contestare.

Aggiornamento del 22 luglio: arrivate le istruzioni INPS, la misura è operativa

Con il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 le istruzioni operative che aspettavamo sono arrivate: la misura non è più solo sulla carta, le domande si possono presentare. I punti che l’INPS ha messo nero su bianco allargano il perimetro rispetto a quanto si sapeva a inizio luglio:

  • Edilizia, lapidei ed escavazioni: la CIGO con causale “caldo eccezionale” è senza contributo addizionale, i periodi non contano nel tetto delle 52 settimane nel biennio e — novità rilevante per i cantieri estivi — vi accedono anche i lavoratori senza i 30 giorni di anzianità: copre quindi anche i neoassunti appena entrati in cantiere.
  • Agricoltura: la CISOA per eventi climatici è riconosciuta anche per riduzioni di almeno mezza giornata (non serve più il fermo dell’intera giornata), vale anche per i tempi determinati e senza il requisito delle 181 giornate.

Le agevolazioni coprono gli eventi dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. Operativamente: nei giorni da bollino rosso si può sospendere o ridurre l’attività e presentare domanda citando la causale del messaggio n. 2418 — con la relazione tecnica preparata come descritto sopra, che resta il cuore della pratica.

In sintesi

Per un’impresa che vive di lavoro all’aperto, il fermo-cantiere estivo è un costo che di solito resta tutto sulle spalle del titolare. La finestra aperta dal 1° luglio ribalta in parte quel peso: la cassa integrazione per il caldo, senza i tetti ordinari, diventa uno strumento di gestione dei costi oltre che di tutela della salute. A patto di arrivarci preparati, con la relazione tecnica pronta prima che il termometro decida per te.

Fonti consultate

  1. PMI.it — Decreto caldo, cassa integrazione per le imprese · press
  2. BibLus/ACCA — Emergenza caldo nei cantieri: dal 1° luglio accesso facilitato alla cassa integrazione per l'edilizia · press
  3. Confindustria L'Aquila — Emergenza caldo: dal 1° luglio l'accesso alla cassa integrazione · secondary
  4. Lavoro e Diritti — Caldo estremo, torna la cassa integrazione anche nel 2026: cosa cambia · press
  5. Dottrina Lavoro — INPS: al via le misure straordinarie CIGO e CISOA per eventi climatici eccezionali · press
  6. TuttoLavoro24 — Caldo estremo, ora le aziende possono sospendere il lavoro: le regole INPS · press