Se hai un’impresa che lavora all’aperto — edilizia, cantieri, scavi, lavorazione della pietra, impiantistica — l’estate è un problema doppio: il caldo rallenta o ferma il lavoro, e quel fermo lo paghi tu. Da questa settimana c’è una leva in più. Il decreto-legge Infrastrutture/PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno, ha reintrodotto dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 condizioni più favorevoli per accedere alla cassa integrazione ordinaria quando è il caldo eccessivo a bloccare l’attività.
Cosa cambia da questa settimana
La misura non inventa un sussidio nuovo: rende più facile e meno oneroso usare la CIGO già esistente quando la causa è climatica. In pratica, per le sospensioni legate al caldo:
- non si applica il tetto delle 52 settimane nel biennio mobile;
- non opera l’intervallo di 52 settimane di normale attività richiesto alle imprese che hanno già esaurito il periodo ordinario.
Tradotto: chi ha già “consumato” la cassa integrazione per altre ragioni può comunque attingervi per il caldo, senza vedersi sbarrare la strada dai limiti standard.
Ma il trattamento può essere riconosciuto anche sotto i 35°C se la temperatura percepita è più alta: umidità, sole diretto, uso di DPI, macchinari che generano calore e lavori particolarmente gravosi contano nella valutazione.
Fonte: PMI.it, BibLus/ACCA (luglio 2026)
Chi può usarla e quando
La finestra riguarda le imprese dell’edilizia e dei settori affini che devono sospendere o ridurre l’attività per eventi oggettivamente non evitabili legati a situazioni climatiche eccezionali. Il riferimento è la temperatura oltre i 35°C, ma il punto pratico è un altro: conta la temperatura percepita. Con alta umidità, esposizione diretta al sole, dispositivi di protezione indossati per ore, macchinari che scaldano e mansioni pesanti, il diritto può scattare anche con il termometro sotto quella soglia.
Per il titolare la domanda vera non è “fa caldo?”, ma “mi conviene fermare coperto dalla cassa invece di far lavorare a ritmo ridotto, in perdita, o peggio esporre gli operai a un rischio per la salute?”. La misura sposta quel calcolo: il costo del fermo non ricade più interamente sull’impresa.
Cosa preparare per non perdere il diritto
Il punto debole delle domande respinte è quasi sempre la documentazione. Serve una relazione tecnica che non si limiti a dire “faceva caldo”, ma che ricostruisca il contesto del cantiere:
- le condizioni climatiche del periodo di sospensione (temperature reali e percepite);
- le lavorazioni interessate e perché erano incompatibili con quelle condizioni;
- gli orari e il livello di esposizione degli addetti;
- le misure preventive già adottate (turnazioni, spostamento nelle ore fresche, pause, idratazione).
La cassa per il caldo non si ottiene con l'autocertificazione generica. Si ottiene documentando il singolo cantiere: giorni, temperature, mansioni fermate e cosa avevi già fatto per proteggere le persone. Chi la prepara bene ottiene il trattamento; chi improvvisa se lo vede contestare.
Aggiornamento del 22 luglio: arrivate le istruzioni INPS, la misura è operativa
Con il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 le istruzioni operative che aspettavamo sono arrivate: la misura non è più solo sulla carta, le domande si possono presentare. I punti che l’INPS ha messo nero su bianco allargano il perimetro rispetto a quanto si sapeva a inizio luglio:
- Edilizia, lapidei ed escavazioni: la CIGO con causale “caldo eccezionale” è senza contributo addizionale, i periodi non contano nel tetto delle 52 settimane nel biennio e — novità rilevante per i cantieri estivi — vi accedono anche i lavoratori senza i 30 giorni di anzianità: copre quindi anche i neoassunti appena entrati in cantiere.
- Agricoltura: la CISOA per eventi climatici è riconosciuta anche per riduzioni di almeno mezza giornata (non serve più il fermo dell’intera giornata), vale anche per i tempi determinati e senza il requisito delle 181 giornate.
Le agevolazioni coprono gli eventi dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. Operativamente: nei giorni da bollino rosso si può sospendere o ridurre l’attività e presentare domanda citando la causale del messaggio n. 2418 — con la relazione tecnica preparata come descritto sopra, che resta il cuore della pratica.
In sintesi
Per un’impresa che vive di lavoro all’aperto, il fermo-cantiere estivo è un costo che di solito resta tutto sulle spalle del titolare. La finestra aperta dal 1° luglio ribalta in parte quel peso: la cassa integrazione per il caldo, senza i tetti ordinari, diventa uno strumento di gestione dei costi oltre che di tutela della salute. A patto di arrivarci preparati, con la relazione tecnica pronta prima che il termometro decida per te.