Decreto caldo, cassa integrazione agevolata per le alte temperature: da questa settimana per cantieri e imprese all'aperto

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 le imprese edili e affini possono chiedere la cassa integrazione quando il caldo ferma il cantiere. Chi può usarla, la soglia dei 35°C e il termine: per i fermi di luglio la domanda si presenta entro il 31 agosto.

Se hai un’impresa che lavora all’aperto — edilizia, cantieri, scavi, lavorazione della pietra, impiantistica — l’estate è un problema doppio: il caldo rallenta o ferma il lavoro, e quel fermo lo paghi tu. Da questa settimana c’è una leva in più. Il decreto-legge Infrastrutture/PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno, ha reintrodotto dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 condizioni più favorevoli per accedere alla cassa integrazione ordinaria quando è il caldo eccessivo a bloccare l’attività.

Cosa cambia da questa settimana

La misura non inventa un sussidio nuovo: rende più facile e meno oneroso usare la CIGO già esistente quando la causa è climatica. In pratica, per le sospensioni legate al caldo:

  • non si applica il tetto delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • non opera l’intervallo di 52 settimane di normale attività richiesto alle imprese che hanno già esaurito il periodo ordinario.

Tradotto: chi ha già “consumato” la cassa integrazione per altre ragioni può comunque attingervi per il caldo, senza vedersi sbarrare la strada dai limiti standard.

35 °C
la soglia oltre cui scatta la causale caldo

Ma il trattamento può essere riconosciuto anche sotto i 35°C se la temperatura percepita è più alta: umidità, sole diretto, uso di DPI, macchinari che generano calore e lavori particolarmente gravosi contano nella valutazione.

Fonte: PMI.it, BibLus/ACCA (luglio 2026)

Chi può usarla e quando

La finestra riguarda le imprese dell’edilizia e dei settori affini che devono sospendere o ridurre l’attività per eventi oggettivamente non evitabili legati a situazioni climatiche eccezionali. Il riferimento è la temperatura oltre i 35°C, ma il punto pratico è un altro: conta la temperatura percepita. Con alta umidità, esposizione diretta al sole, dispositivi di protezione indossati per ore, macchinari che scaldano e mansioni pesanti, il diritto può scattare anche con il termometro sotto quella soglia.

Per il titolare la domanda vera non è “fa caldo?”, ma “mi conviene fermare coperto dalla cassa invece di far lavorare a ritmo ridotto, in perdita, o peggio esporre gli operai a un rischio per la salute?”. La misura sposta quel calcolo: il costo del fermo non ricade più interamente sull’impresa.

Cosa preparare per non perdere il diritto

Il punto debole delle domande respinte è quasi sempre la documentazione. Serve una relazione tecnica che non si limiti a dire “faceva caldo”, ma che ricostruisca il contesto del cantiere:

  • le condizioni climatiche del periodo di sospensione (temperature reali e percepite);
  • le lavorazioni interessate e perché erano incompatibili con quelle condizioni;
  • gli orari e il livello di esposizione degli addetti;
  • le misure preventive già adottate (turnazioni, spostamento nelle ore fresche, pause, idratazione).
La relazione tecnica è la vera domanda

La cassa per il caldo non si ottiene con l'autocertificazione generica. Si ottiene documentando il singolo cantiere: giorni, temperature, mansioni fermate e cosa avevi già fatto per proteggere le persone. Chi la prepara bene ottiene il trattamento; chi improvvisa se lo vede contestare.

Aggiornamento del 22 luglio: arrivate le istruzioni INPS, la misura è operativa

Con il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 le istruzioni operative che aspettavamo sono arrivate: la misura non è più solo sulla carta, le domande si possono presentare. I punti che l’INPS ha messo nero su bianco allargano il perimetro rispetto a quanto si sapeva a inizio luglio:

  • Edilizia, lapidei ed escavazioni: la CIGO con causale “caldo eccezionale” è senza contributo addizionale, i periodi non contano nel tetto delle 52 settimane nel biennio e — novità rilevante per i cantieri estivi — vi accedono anche i lavoratori senza i 30 giorni di anzianità: copre quindi anche i neoassunti appena entrati in cantiere.
  • Agricoltura: la CISOA per eventi climatici è riconosciuta anche per riduzioni di almeno mezza giornata (non serve più il fermo dell’intera giornata), vale anche per i tempi determinati e senza il requisito delle 181 giornate.

Le agevolazioni coprono gli eventi dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. Operativamente: nei giorni da bollino rosso si può sospendere o ridurre l’attività e presentare domanda citando la causale del messaggio n. 2418 — con la relazione tecnica preparata come descritto sopra, che resta il cuore della pratica.

Aggiornamento del 4 agosto: la domanda ha un termine, e per i fermi di luglio scade a fine mese

C’è un punto operativo che vale la pena mettere in chiaro adesso, perché è quello su cui si perde il diritto per pura distrazione: la domanda non si può presentare quando capita.

Il termine è la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività. Tradotto nelle date che contano oggi: se hai fermato il cantiere in un qualsiasi giorno di luglio, la domanda va trasmessa entro il 31 agosto 2026. Per un fermo iniziato ad agosto il termine slitta al 30 settembre, e così via fino alla chiusura della finestra a dicembre.

Il rischio concreto è di calendario: chi ha sospeso per il caldo a inizio luglio ha il termine che cade in pieno agosto, con lo studio del consulente del lavoro spesso chiuso o a organico ridotto. Se hai fermato l’attività a luglio e non hai ancora la conferma scritta che la domanda è partita, questa è la telefonata da fare adesso — non a fine mese.

Vale la pena ricordare che il termine si accompagna alla relazione tecnica descritta sopra: presentare nei tempi una domanda documentata male non risolve nulla, ma una relazione impeccabile trasmessa il 1° settembre per un fermo di luglio non si recupera in alcun modo.

In sintesi

Per un’impresa che vive di lavoro all’aperto, il fermo-cantiere estivo è un costo che di solito resta tutto sulle spalle del titolare. La finestra aperta dal 1° luglio ribalta in parte quel peso: la cassa integrazione per il caldo, senza i tetti ordinari, diventa uno strumento di gestione dei costi oltre che di tutela della salute. A patto di arrivarci preparati, con la relazione tecnica pronta prima che il termometro decida per te.

E a patto di rispettare il calendario: la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui il fermo è iniziato. Per le sospensioni di luglio il termine è il 31 agosto 2026 — una data che cade nel mese in cui è più facile perderla di vista.

Fonti consultate

  1. PMI.it — Decreto caldo, cassa integrazione per le imprese · press
  2. BibLus/ACCA — Emergenza caldo nei cantieri: dal 1° luglio accesso facilitato alla cassa integrazione per l'edilizia · press
  3. Confindustria L'Aquila — Emergenza caldo: dal 1° luglio l'accesso alla cassa integrazione · secondary
  4. Lavoro e Diritti — Caldo estremo, torna la cassa integrazione anche nel 2026: cosa cambia · press
  5. Dottrina Lavoro — INPS: al via le misure straordinarie CIGO e CISOA per eventi climatici eccezionali · press
  6. TuttoLavoro24 — Caldo estremo, ora le aziende possono sospendere il lavoro: le regole INPS · press
  7. Confindustria Toscana Centro e Costa — Emergenza climatica: misure straordinarie in materia di CIGO per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2026 · secondary
  8. BibLus/ACCA — CIGO edilizia 2026: come accedere alla cassa integrazione per caldo e clima · press